Costituzione di Trust

Lo Studio Rosso & Partners è specializzato nella costituzione di Trust

diritto amministrativo

Il Trust, sistema di intestazione fiduciaria dei beni

Lo Studio Rosso & Partners è specializzato nella costituzione di Trust. Il Trust – sistema di intestazione fiduciaria dei beni – ha come scopo l’assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti, che vengono separati dall′asset patrimoniale del Settlor.


La consulenza

Gli avvocati dello Studio affiancano il cliente in tutte le fasi di pianificazione e costituzione di un Trust, garantendo il godimento dei numerosi vantaggi offerti da questo importante istituto giuridico. Qui di seguito vengono presentati alcuni approfondimenti sul Trust.


Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in Trust

Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor (disponente) in Trust non sono pignorabili né sequestrabili. Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili né sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che risulta essere un terzo soggetto rispetto al destinatario del pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali beni rimangono comunque separati dal patrimonio personale del Trustee.


Blindatura dell′asset patrimoniale

Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.


Vantaggi Fiscali del Trust

I beni conferiti in Trust non appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale. Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull′estero possono consentire legittimi risparmi d′imposta che – ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust – possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.
I doveri del Trustee sostanzialmente consistono nell’amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:

• Criterio di diligenza (diligenza del prudent man);

• Rilevanza personale dell′incarico;

• Segregazione dei beni.

Le procedure devono fondarsi sul dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).


• Trust a scopo di garanzia

• Trust a pegno

• Trust ed ipoteca immobiliare

• Trust nella cartolarizzazione dei crediti

• Trust per la gestione patrimoniale

• Trust successorio